Cosa prevede e soprattutto cosa non prevede il ddl approvato dalla Camera.
Lo scorso 4 maggio la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge apportante modifiche alla disciplina in materia di legittima difesa presentato dall’onorevole David Ermini del Partito Democratico. Il testo che è ora transitato al Senato ha suscitato aspre reazioni da parte delle opposizioni, a cui hanno fatto eco numerosi articoli sulla carta stampata e digitale. Non da ultimi, anche i commenti sui social sono stati impietosi. Ma cerchiamo di capire realmente cosa cambierebbe con la nuova legge. In primo luogo viene toccato l’art. 52 del codice penale sulla legittima difesa. Esso era già stato modificato nel 2006 tramite l’aggiunta di una norma speciale riguardante la legittima difesa domiciliare, la quale prevede sostanzialmente una presunzione di proporzionalità della reazione difensiva da parte di chi in casa propria protegge sé o i propri familiari, anche mediante l’utilizzo di un’arma legittimamente detenuta. Entro le mura domestiche, quindi, in caso di pericolo la difesa è ritenuta sempre proporzionata all’offesa. Ciò non toglie, tuttavia, che debbano comunque sussistere gli ulteriori requisiti che la legge prevede per poter legittimamente difendersi da soli, quali l’attualità del pericolo di un’offesa ingiusta e la condizione di trovarsi in uno stato di effettiva necessità. La novella legislativa semplicemente va a specificare in concreto tali aspetti, ritenendo legittima la difesa in caso di aggressione commessa in tempo di notte ovvero se la violazione del domicilio è avvenuta con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno. Con la congiunzione “ovvero” che in ambito penale ha evidentemente valore disgiuntivo, essendo sinonimo di “oppure”. Non è dunque vero che la legittima difesa sarebbe consentita dalla norma solo nelle ore notturne. Alcuni commenti apparsi sui social, come quello di Cristian che scrive “non dormite di notte con la luce accesa in quanto il giudice potrebbe interpretarla come giorno” o ancora quello di Salvatore che sostiene “una legge così in Islanda consentirebbe di sparare al ladro solo sei mesi all’anno”, seppur simpaticamente ironici, dimostrano di non aver compreso affatto il senso della nuova normativa.
Il ddl Ermini va inoltre a modificare l’articolo 59 del codice penale sulle circostanze del reato. Nella sua versione attuale la norma prevede la punibilità del soggetto che si difende, ritenendo erroneamente per propria colpa di trovarsi in una situazione di pericolo. Per fare un esempio, immaginate di rientrare a casa vostra e di trovarvi all’interno un estraneo. L’intruso non è armato e non reagisce in maniera violenta, anzi sembra intenzionato alla fuga, ma comunque la sua presenza inaspettata vi spaventa molto. Cosa del tutto normale, che può accadere specialmente alle persone che già in passato hanno vissuto episodi simili di violazione del proprio domicilio. Nella concitazione del momento estraete una pistola e inavvertitamente parte un colpo che raggiunge il delinquente. In una situazione come questa, alla luce della normativa attuale, vi è il rischio che non si configurino gli estremi della legittima difesa. La proposta legislativa prevede a tale riguardo l’aggiunta di un nuovo comma il quale stabilisce che, in casi di difesa domiciliare analoghi a questo, la colpa di chi spara è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico indotto dalla persona estranea presente illegittimamente nella propria abitazione.
Infine, viene introdotto il principio secondo cui le spese difensive della persona indagata e successivamente assolta perché legittimamente si è difesa sono a carico dello Stato, prevedendo a tal fine lo stanziamento di uno speciale fondo di 295 mila Euro l’anno.
Che giudizio dare dunque delle modifiche proposte? Secondo alcuni commentatori le nuove norme non sarebbero del tutto prive di difetti sia nella sostanza che nella forma e auspicano un aggiustamento della disciplina al Senato. Renzi stesso non sembra esserne troppo soddisfatto. La verità è che non è mai facile valutare una legge sulla legittima difesa. Legiferare in questa materia è complesso, in quanto occorre trovare il modo di bilanciare due diritti opposti tra loro: da una parte quello della persona aggredita che deve potersi difendere in caso di necessità; dall’altra quello, non meno importante, dell’aggressore che, pur trovandosi dalla parte del torto, non può vedersi mai privato del diritto alla vita, salvo che ciò non sia assolutamente necessario, e questo in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Ciò che crediamo come Giovani Democratici è che sia fondamentale parlare di temi come questo, anche se a volte si rischia di diventare facile bersaglio di critiche spesso prive del benché minimo supporto argomentativo. Basti pensare, ad esempio, allo slogan con tanto di magliette di Matteo Salvini: “la difesa è sempre legittima”. Il leader del Carroccio propone una sorta di “licenza di uccidere” chi illegittimamente si introduce nell’abitazione altrui. Si tratta di un’idea da Far West del tutto estranea al contesto delle democrazie europee. Ancora più assurda, al punto da sembrare una provocazione, la proposta sempre di Salvini di far sì che chi uccida qualcuno entro le mura della propria abitazione non venga neppure sottoposto ad indagine. Anche nei Paesi caratterizzati da una legislazione più permissiva in materia di legittima difesa, come ad esempio negli Stati Uniti, quando si verifica un omicidio è sempre necessario l’accertamento dei fatti da parte di un giudice; chiamasi Stato di diritto, è “tatuato sulla nostra pelle” e non semplicemente indossato e non possiamo farne a meno.
Leonardo Facchini