In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, mi é capitato di soffermarmi sul delicato ed importantissimo tema che in questa occasione viene celebrato; e da appassionata studiosa di diritto costituzionale – direzione che la mia vita universitaria e lavorativa ha felicemente preso sin dai primi anni – ho deciso di dare alla paritá di genere una lettura ab origine, muovendo dalle radici fondamentali del nostro ordinamento: la Costituzione italiana del 1948.
Il primo principio che si incontra sul tema della paritá è indubbiamente quello dell`eguaglianza formale e sostanziale sancito dall`art. 3 della Costituzione. Reputo fondamentale tenere a mente sul tema le parole della partigiana e costituente Teresa Mattei: affinché l`ordinamento intenda far partecipare in modo pieno ed eguale alla costituzione di una società nuova e più giusta, é doveroso far sì che tutti gli ostacoli siano rimossi dal cammino della parità di genere e che le donne trovino al massimo facilitata ed aperta almeno la via solenne del diritto.
Proseguendo, non puó non farsi menzione agli articoli in materia di accesso ai pubblici uffici, al principio della paritá retributiva e della libertá del voto: valori fondamentali che vorrei richiamare alla luce delle parole della democristiana Maria Federici, secondo cui gli unici elementi che possono essere presi in considerazione in merito alla discriminazione e alla selezione tra uomini e donne sono la preparazione e il merito, a nulla rilevando ogni altro criterio.
Reputo fondamentale rilevare che anche molti uomini si sono battuti per la paritá di genere, rientrando pienamente tra questi, in sede costituente, l`On. Aldo Moro, che intervenne per inserire nell`art. 29 della Costituzione la parola “naturale”, dando fondamento, insieme alla paritá morale e giuridica dei coniugi, l’idea di uno Stato che non imponesse un modello rigido e precostituito di famiglia alla coeva societá.
Dopo l`entrata in vigore della Costituzione, la lotta per la paritá di genere non si è certamente conclusa: per ottenere l’affermazione del principio di uguaglianza fra i sessi nell’accesso in magistratura si è dovuto attendere gli anni `60, quando il Parlamento accolse la proposta di un gruppo di deputate democristiane, direttamente intervenute dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 33 del 1960, che aveva dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 7 della legge 1176 del 1919 nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l’esercizio di diritti e di potestà politiche. La proposta venne approvata con la legge 9 febbraio 1963 n. 66 che ha sancito l’ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle libere professioni. Voglio avviarmi verso la chiusura di questo articolo, che racchiude molti momenti di studio e una grande passione per il tema, con una riflessione ripetuta spesso dalla professoressa Marilisa D`Amico alle sue studentesse di diritto costituzionale – me compresa – un insegnamento che oggi io, da docente in una scuola superiore, non posso fare a meno di riproporre alle mie allieve: quando il percorso del riconoscimento dell`eguaglianza di genere ha preso avvio, quelle donne forti che non si sono omologate ad un mondo maschile erano considerate come delle mosche bianche, personalitá alle quali era necessariamente richiesto di essere eccezionali per emergere. Faticosamente molte di loro ce l’hanno fatta, trasmettendo a noi, giovani donne di oggi, il senso e il valore del loro percorso. Che possa donarci sempre grande forza e tenacia l’insegnamento delle donne che ci hanno preceduto.